Decreto del Fare | Sicurezza

Semplificazioni per Duvri, Pos e Psc

La legge di conversione del decreto del Fare ha apportato numerose semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Un professionista competente potrà sostituire il Duvri. Un decreto interministeriale dovrà semplificare le disposizioni burocratiche nei cantieri temporanei e mobili per la redazione di Pos, Psc e del fascicolo dell'opera.

La legge n. 98/2013 di conversione del decreto del Fare n. 69/2013 agli artt. 32-35 prevede diverse semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro (al Tu approvato dal dlgs n.81/2008).
In particolare, una novità riguarda la valutazione dei rischi, operazione già semplificata dalla previsione della procedura standard a favore delle piccole imprese: obbligatoria per quelle fino a 10 dipendenti e facoltativa per le imprese con più di 10 dipendenti fino a 50.Il decreto del Fare ha previsto che tramite decreto ministeriale del ministro del Lavoro, da adottarsi sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la sicurezza sul lavoro, vengano individuati i settori di attività a basso rischio d’infortuni e di malattie professionali sulla base di criteri oggettivi emersi dagli indici infortunistici e dall’elenco delle malattie professionali dell’Inail.
Ora, individuati i settori, le imprese potranno fare la valutazione rischi utilizzando un modello semplificato che sarà previsto dal decreto ministeriale che andrà a individuare i nuovi settori.
La nuova previsione permetterà la facoltà, già riconosciuta alle pmi, di utilizzare le procedure standardizzate ora in vigore.

Professionista | Duvri
Sempre per quanto concerne le imprese che operano in settori a basso rischio d’infortuni il decreto del Fare prevede che in alternativa all’elaborazione del Duvri (Documento di valutazione rischi da interferenze, obbligatorio quando più aziende operano contemporaneamente), il datore di lavoro possa nominare un proprio incaricato in possesso dei requisiti di formazione, di esperienza e di competenze professionali per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento con le altre imprese.
Dell’individuazione e della nomina dell’incaricato, e di conseguenza della sua eventuale sostituzione, va data subito evidenza nel contratto di appalto e di opera.
Per quanto concerne ancora il Duvri, il decreto del Fare ha previsto che ai dati presenti nel documento accedano il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e le organizzazioni sindacali locali dei lavoratori più rappresentative in modo comparativo a livello nazionale oltre a stabilire che l’obbligo di redazione del Duvri non trova applicazione per le forniture di materiali o attrezzature, per i servizi di  natura intellettuale, per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini/giorno e che non comportino rischi derivanti dal rischio incendio alto, secondo il dm 10/3/1998, dallo svolgimento di attività in ambienti confinati secondo il dpr 177/2011 o dalla presenza oltre ad agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, dalla presenza dei rischi particolari anche di agenti mutageni e amianto.

Pos e Psc
Un apposito decreto interministeriale, sentita la Commissione consultiva permanente e tramite intesa con la Conferenza permanente per i Rapporti tra regioni e Stato, dovrà semplificare le disposizioni burocratiche nei cantieri mobili e temporanei: Il decreto dovrà quindi adottare dei modelli semplificati per la redazione del Piano operativo di sicurezza (Pos) e del Piano di sicurezza e coordinamento (Psc) oltre al fascicolo dell’opera.

Verifiche periodiche
Sono state ridotti da 60 a  45 giorni i termini per effettuare la prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro ed è stato introdotto l’obbligo a carico dei soggetti pubblici di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni, l’impossibilità di effettuare la verifica di propria competenza. In caso di comunicazione negativa (o comunque dopo il 45esimo giorno) il datore di lavoro potrà rivolgersi a soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche a propria scelta.

Denuncia infortuni all’Inail
Dal prossimo 1° gennaio sarà sufficiente la sola denuncia all’Inail in caso di infortunio sul lavoro. Diversamente dalla situazione attuale, quando il datore di lavoro è tenuto a provvedere alla denuncia all’Inail obbligatoriamente per via telematica a partire dallo scorso 1° luglio e all’autorità di competenza di pubblica sicurezza (che provvede a inviare copia all’azienda sanitaria di competenza), in genere per raccomandata postale a/r entro due giorni, in caso d’infortunio mortale del lavoratore o di inabilità al lavoro per più di 3 giorni, dal 1° gennaio dovrà essere effettuata la denuncia solo all’Inail. Sarà quindi l’Istituto a farsi carico della trasmissione delle denunce per via telematica a tutte le autorità competenti e a quelle di pubblica sicurezza. 

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