Geometri | Cemento armato

Sì alla progettazione ma con scorporo

Il Tar Lombardia ha sentenziato che si può fare su edifici civili di modesta entità a patto che venga fatto lo scorporo in modo chiaro ed effettivo di tutta l’attività riferibile ai calcoli complessi del cemento armato.

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con la sentenza n. 361 del 18 aprile ha stabilito che i geometri possono progettare costruzioni civili in cemento armato di modesta rilevanza a patto vi sia lo scorporo delle competenze professionali riconosciute legalmente a ciascuno e che queste non siano simulate.
In più si vieta a Ordini e Collegi professionali concorrenti di usare le procedure amministrative per ostacolare la loro attività.

Il merito della questione. Il conflitto ha preso il via con una nota del Collegio dei geometri di Bergamo inoltrata all’Ordine degli architetti per richiedere la designazione di una terna di professionisti per il collaudo di un edificio in cemento armato di modesta entità, nella cui realizzazione l’incarico di direzione dei lavori di progettazione architettonica era stato affidato a un geometra.
Gli architetti hanno ricusato la richiesta sostenendo che le competenze professionali dei geometri per l’art.16 del Regio Decreto del 11/02/1929, n. 274 sono da limitarsi alla progettazione e direzione dei lavori di costruzioni rurali o di piccoli edifici accessori in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo, con esclusione per le costruzioni civili in cemento armato. Inoltre l’Ordine degli architetti aveva sottolineato che qualsiasi tipo di collaudo per un edificio che precedentemente fosse stato diretto da chi non ne aveva diritto sarebbe valso come l’avallo di un abuso edilizio.
Principio di proporzionalità. I geometri si sono opposti al rifiuto dell’Ordine sottolineando che non è loro autorità stabilire le competenze professionali degli appartenenti a un altro Ordine. In più hanno aggiunto che il manufatto era da annoverarsi come modesta costruzione.
Il Tar Lombardia ha dato ragione ai geometri, sostenendo che occorre suddividere la progettazione e la direzione lavori in due segmenti, uno riferito alle opere in cemento armato e uno incentrato sull’aspetto architettonico, altrimenti tutte le costruzioni civili in ambito non agricolo ne sarebbero escluse.
In particolare, per evitare conflitti è necessario scorporare la progettazione riguardante il cemento armato, in modo che ciascun professionista (geometra, architetto o ingegnere) possa ricevere un incarico rientrante nel rispettivo ambito professionale con il solo vincolo di coordinarsi pronunciandosi così: «Poiché anche le costruzioni civili di modesta importanza possono richiedere l’impiego di cemento armato, non sarebbe corretto interdire in questi casi ai geometri una porzione rilevante della loro competenza professionale, quando sia invece possibile scorporare in modo chiaro ed effettivo dalla progettazione e dalla direzione lavori tutta l’attività riferibile al cemento armato, che richiede calcoli complessi. Lo scorporo appare la soluzione preferibile anche alla luce del principio di proporzionalità (non devono essere inflitte alla competenza professionale dei geometri limitazioni maggiori di quelle strettamente necessarie a garantire la sicurezza delle persone e degli edifici)».
Scarica la sentenza  n. 361 del 18 aprile >> 

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here