Le novità in materia di costruzioni apportate al decreto del Fare dagli emendamenti approvati in corso di conversione: dalle ristrutturazioni ai limiti di distanza tra i fabbricati, termine-inizio lavori, la sburocratizzazione dei pareri per la Scia, le agibilità parziali, il silenzio-rigetto per i permessi di costruire in aree vincolate
Ristrutturazioni. Rientrano nel concetto di ristrutturazione e non di nuova costruzione le demolizioni-ricostruzioni anche senza il rispetto della sagoma originaria. Di conseguenza emergono delle semplificazioni burocratiche sui procedimenti di permesso.
In particolare, si tratta degli interventi tesi al ripristino di edifici o parte di essi demoliti attraverso la loro ricostruzione purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo in riferimento agli immobili sottoposti a vincoli che gli interventi di demolizione-ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici demoliti (o crollati) costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia solamente dove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio in preesistenza. La conseguenza è la seguente: la modifica della sagoma non è rilevante ai fini dell’individuazione del permesso di costruire come titolo abilitativo necessario (eliminazione del riferimento contenuto nell’art. 10 del Testo unico per l’edilizia).
Inizio-termine lavori. Salva diversa disciplina delle Regioni e previa comunicazione del soggetto interessato, è prevista la proroga di due anni dei termini d’inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o formatisi in tempi antecedenti all’entrata in vigore del decreto legge.
La disposizione è estesa anche alle denunce d’inizio attività e alle segnalazioni certificate d’inizio attività presentate entro lo stesso termine.
Gli emendamenti hanno introdotto alcune condizioni per la proroga. In particolare, la proroga è prevista purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto al momento della comunicazione con i nuovi strumenti urbanistici. Sono stati prorogati di tre anni i termini di validità e di inizio-fine dei lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione o degli accordi similari denominati dalla legislazione regionale e stipulati sino al 31 dicembre 2012.
Distanze. È stata introdotta una modifica al Testo unico per l’edilizia in tema di limiti di distanza tra i fabbricati (nuovo articolo 2 bis del dpr 380/2011), nuova disposizione che consente alle Regioni e alle Provincie autonome di Bolzano e Trento di prevedere con apposite leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto ministeriale n. 1444/1968.
In particolare, il decreto all’articolo 9 fissa i limiti di distanza tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee. Pertanto le Regioni e le Provincie autonome possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli riservati alle attività collettive, agli insediamenti produttivi, agli spazi verdi e parcheggi nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. Allo stato rimane il potere legislativo sulle distanze con riferimento alla regolamentazione del diritto di proprietà.
Titoli edilizi. È stata spostata al prossimo 30 giugno 2014 la data entro cui i Comuni devono individuare con apposita delibera le aree comprese all’interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 1444/68 riguardante i centri storici e in quelle nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata d’inizio attività per interventi di demolizione-ricostruzione o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.
In caso di inutile decorso del termine concesso agli enti locali e in mancanza d’intervento sostitutivo della Regione nei termini previsti dalla normativa vigente è prevista l’ulteriore sostituzione con deliberazione di un commissario nominato dal ministero delle Infrastrutture. Di conseguenza è stata eliminata la scadenza del 30 giugno 2014 oltrepassata la quale, in assenza della delibera dell’ente pubblico, non avrebbe trovato applicazione la Scia per interventi con modifica della sagoma.