Inps | Circolare n. 72/2015

Per il professionista il versamento è d’obbligo alla cassa di previdenza

L’istituto di previdenza ha fornito i nuovi criteri generali per la corretta individuazione dell’ente competente sulla retribuzione dei liberi professionisti che svolgono l’attività professionale di architetto e ingegnere.

L’Inps, con la circolare n. 72 del 10 aprile, ha specificato che non versa all’istituto, ma sempre alla cassa di previdenza di categoria il professionista che svolge un’altra attività in qualche misura riconducibile alla professione riservata agli iscritti all’albo.Ingegneri

Il problema della contribuzione alla cassa o all’Inps, spiega l’istituto, è emerso nelle verifiche incrociate con le dichiarazioni dei redditi (c.d. Poseidone), con riferimento ai professionisti iscritti a Inarcassa, su cui si è pronunciata anche la Corte di Cassazione. Con le nuove istruzioni concordate con il Ministero del Lavoro, l’Inps fornisce i nuovi criteri generali per la corretta individuazione dell’ente competente sulla contribuzione dei liberi professionisti (ingegneri o architetti).

Gestione separata. l’Inps spiega che a questa gestione devono contribuire i professionisti che, per altra attività svolta, diversa da quella professionale, non devono versare a Inarcassa. Quindi, per ogni ipotesi per cui Inarcassa esclude l’obbligo di iscrizione e versamento del contributo soggettivo relativo all’attività professionale. I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo secondo l’art. 53, comma 1, Tuir, sono obbligati alla gestione separata Inps qualora l’esercizio dell’attività svolta non sia subordinato all’iscrizione all’albo professionale oppure nel caso in cui il reddito prodotto non risulti assoggettato alla contribuzione obbligatoria presso la cassa di previdenza di categoria.

Chi deve iscriversi. Devono iscriversi a Inarcassa i professionisti ingegneri e architetti che esercitano la libera professione in continuità essendo contestuale:

  • l’iscrizione all’albo
  • la titolarità di partita Iva
  • la non iscrizione ad un’altra forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o altra attività esercitata.

I professionisti con reddito di lavoro autonomo e con rapporto di lavoro dipendente in contemporanea non possono essere assoggettati alla contribuzione soggettiva obbligatoria presso Inarcassa.

Concetto di esercizio della professione. La Cassazione ha fissato il concetto di esercizio della professione con ricadute nell’inquadramento contributivo. In questo contesto va compreso non solamente lo svolgimento delle prestazioni professionali tipiche, ma anche l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino un nesso con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto sono richieste le stesse competenze tecniche del professionista.

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