Tar di Napoli | Sentenza n. 4092

Progettazione: geometri e ingegneri insieme nel rispetto delle reciproche competenze

La sentenza ha preso in esame una controversia riguardante una ristrutturazione edilizia con ampliamento in zona sismica entrando nel merito delle professionalità di geometri e ingegneri che, nel rispetto delle loro competenze, possono coesistere nel progetto.

progettazineLa sentenza 4092 del Tar di Napoli ha preso in esame una lite riguardante la ristrutturazione con ampliamento in zona sismica entrando nel merito degli aspetti relativi alle professioni tecniche per una serie di rischi legati alla progettazione con uso del cemento armato in zone sismiche.

Più dettagliatamente, oggetto della sentenza era la parte residenziale di un fabbricato soggetto a ristrutturazione e ampliamento attraverso l’annessione di un nuovo corpo di fabbrica in cemento armato: la parte riguardante i calcoli strutturali del cemento armato è stata a cura di un professionista ingegnere, la progettazione delle parti restanti è stata curata da un professionista geometra.

Come noto, la normativa (nel caso di strutture in cemento armato) limita l’intervento di progetto del geometra alle piccole edificazioni accessorie agli edifici rurali in cui, in particolare, non siano necessarie operazioni di calcolo o non si configurino situazioni di pericolo per le persone.

Per il Tar si è difronte al rispetto delle prerogative con l’affido delle strutture di cemento armato al professionista ingegnere e le altre parti al professionista geometra rimanendo così nell’ambito delle costruzioni per civile abitazione di modeste dimensioni.

Il risultato di questa specifica del Tar conferma che nel corso di un’opera di complessiva modestia è da ritenersi legittimo il permesso di costruire qualora i calcoli riguardanti le opere in cemento armato siano stati a cura del professionista abilitato anche su un progetto redatto da un professionista geometra. 

Il Tar ammette la separazione tra progettazione dell’ossatura e attività che diano forma al corpo che deve esserne sorretto scindendo nella progettazione l’ossatura intesa come struttura portante di un edificio, dimensionata per reggere le sollecitazioni statiche e dinamiche (verticali e orizzontali). Se un professionista ingegnere si assume la responsabiltà di questi aspetti, l’ulteriore attività di progettazione si esplica nella definizione di elementi di chiusura della stessa tramite tamponamenti interni ed esterni di natura essenzialmente architettonica. Di conseguenza le opere che delimitano gli spazi in cui si svolge l’attività umana e che non richiedono il possesso di specifiche competenze strutturali possono essere di competenza del professionista geometra.

La sentenza del Tar di Napoli si può considerare un ulteriore atto di conferma dell’operato svolto dal Consiglio Nazionale dei Geometri e dal suo presidente Maurizio Savoncelli nell’ambito della Rete delle Professioni Tecniche, Rete che è divenuta un vero strumento collegiale capace di affrontare e risolvere tematiche d’interesse comune alle professioni aderenti.

In particolare, il presidente Savoncelli in questi tre anni di presidenza in materia di competenze professionali ha basato la sua azione su due specifici “punti chiave”: la conferma della collaborazione professionale tra i tecnici professionisti dove ciascuno va ad assumere la propria responsabilità per il segmento della progettazione che esegue; il ruolo del geometra che può sempre provvedere alla redazione della progettazione architettonica (cemento armato e zone sismiche) purché nell’ambito di costruzioni modeste e, infine, rimane al geometra la possibilità della progettazione strutturale di modeste costruzioni che non presentano particolari complessità costruttive.

Qui la sentenza

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