Inps | Circolare n. 100

Versamenti per il neofondo di solidarietà residuale

La comunicazione dell’Inps riguarda le imprese con più di 15 addetti escluse dalla cassa integrazione. Entro il 16 settembre va versata la contribuzione per il mese di agosto ed entro il 16 dicembre va versata la contribuzione degli arretrati per i mesi da gennaio a luglio con la maggiorazione dell’ 1% come interessi legali dal 7 giugno.

InpsCon la circolare n. 100 l’Inps ha comunicato che dal 16 settembre si effettuerà il versamento del contributo al neofondo di solidarietà residuale, comunemente denominato nuova Cig. Infatti, il 16 settembre è il termine entro il quale va versato lo 0,5% della retribuzione di agosto dei dipendenti, di cui lo 0,33% a carico dell’azienda e lo 0,17% a carico dei lavoratori.

Al provvedimento sono interessate le imprese che nei sei mesi febbraio-luglio hanno avuto più di 15 dipendenti ed è possibile che le stesse imprese siano escluse per i mesi precedenti o successivi. Infatti, per la ricorrenza dell’obbligo di contribuzione, il requisito dimensionale di più di 15 dipendenti va verificato mese per mese con riferimento al semestre precedente. I contributi da gennaio a luglio vanno versati entro il 16 dicembre con la maggiorazione dell’1% di interessi legali.

Come noto, il nuovo versamento finanzia il fondo di solidarietà residuale, operativo ex dm n. 79141/2014, attuativo della legge n. 147/2013 o Legge di Stabilità 2014. Il fondo ha avuto origine dalla riforma Fornero degli ammortizzatori, che ha disciplinato i cosiddetti fondi di solidarietà con finalità di garantire forme di sostegno al reddito dei lavoratori. Si tratta di quattro tipi di fondi e tra questi il fondo residuale, che ha come scopo l’erogazione di una prestazione ai dipendenti nei casi di riduzione o sospensione di attività di aziende non rientranti nel settore Cig. Questo non ha valore nei casi di cessazione.
Per quanto concerne il versamento e la soglia dimensionale, si specifica che è tenuto conto di tutti i lavoratori, di qualunque qualifica, compresi i dirigenti, con esclusione di apprendisti assunti con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo. I lavoratori part-time sono contati in proporzione all’orario, cosa che vale anche con i lavoratori intermittenti sempre con riferimento al semestre. I lavoratori ripartiti sono parti di un’unica unità lavorativa.

L’istituto ha specificato che il requisito occupazionale, poiché censito su sei mesi, può comportare una fluttuazione dell’obbligo contributivo nel caso di oscillazione dei dipendenti occupati in più o fino a 15. In questo caso l’obbligo è sussistente nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati in media più di 15 dipendenti. Non sussiste invece nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati impiegati in media fino a 15 dipendenti.

La contribuzione è composta da due aliquote:

  1. contributo ordinario, 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei dipendenti con esclusione dei dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro (0,33%) e un terzo del lavoratore (0,17%);
  2. contributo addizionale calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,5% per quelle che occupano più di 50 dipendenti, totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra a sospensione oppure a riduzione dell’attività lavorativa (in caso di erogazione di prestazioni da parte del fondo).

Per quanto concerne i versamenti per ora questi interessano il contributo ordinario:

  • il 16 settembre scade il contributo dovuto per agosto (vale a dire imprese con più di 15 dipendenti nel semestre febbraio-luglio)
  • il 16 ottobre scade il contributo per settembre (imprese con più di 15 dipendenti nel semestre marzo-agosto)
  • il 17 novembre scade quello relativo ad ottobre (imprese con più di 15 dipendenti nel semestre aprile-settembre)
  • il 16 dicembre scade quello per novembre (imprese con più di 15 dipendenti nel semestre maggio-ottobre).

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